Il Piemonte è la prima Regione italiana dove internet e il wifi saranno liberi e gratuiti

Finalmente anche l’ultimo ostacolo è stato superato! Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta di oggi la legge per il WI-FI libero di cui sono primo firmatario.
Il Piemonte, prima regione in Italia, si dota di una legge moderna ed all’avanguardia.
Ringrazio tutti i consiglieri regionali, che hanno sottoscritto la proposta di legge ed il presidente della Sesta Commissione Marinello, per avere coordinato e consentito un proficuo e condiviso lavoro.
Un ringraziamento speciale va agli esperti, di cui la nostra regione è ricca, che hanno dato un contributo tecnico fondamentale.
La legge, oltre a portare la connettività in Piemonte a livello delle altre maggiori regioni e nazioni europee, promuove lo sviluppo e la diffusione della banda larga, un formidabile strumento di crescita economica.

La cittadinanza digitale è, infatti, ormai uno dei diritti fondamentali della persona, come già riconosciuto nelle dichiarazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e sostenuto in diverse occasioni da Stefano Rodotà.
La mia convinzione è che la rete non costituisca solo uno strumento di comunicazione, ma anche una delle principali fonti di conoscenza. Pertanto una fruizione limitata comporta, nella collettività, una discriminazione sul piano sociale, culturale ed economico.
Mi sono fatto promotore di questa proposta di legge, perché sono fermamente convinto che sia necessario intervenire per rimuovere gli ostacoli che non permettono ai cittadini di utilizzare Internet con connessione gratuita.

La legge prevede:
– l’erogazione di contributi e voucher ai soggetti che offrono a terzi un servizio di accesso Wi-Fi
– l’installazione di access point pubblici ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione.
– la promozione della conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti

La connettività continua è il passo che dobbiamo compiere, affinché a tutti sia garantito il diritto di cittadinanza digitale.

Il testo della legge: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90110

Legge regionale
Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti.
Primo firmatario:
PLACIDO ROBERTO

BOETI ANTONINO CANTORE DANIELE CERUTTI MONICA CURSIO LUIGI DELL’UTRI MICHELE GREGORIO FEDERICO LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEO GIAMPIERO LEPRI STEFANO MARINELLO MICHELE MASTRULLO ANGIOLINO MOLINARI RICCARDO MOTTA ANGELA MOTTA MASSIMILIANO MULIERE ROCCHINO NEGRO GIOVANNI PENTENERO GIOVANNA RONZANI GIANNI WILMER STARA ANDREA VIGNALE GIAN LUCA

Sommario:

* Art. 1(Finalità e oggetto)
* Art. 2(Funzioni della Regione)
* Art. 3(Regolamento di attuazione)
* Art. 4(Modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso Wi-Fi gratuito)
* Art. 5(Norma finanziaria)

Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.
2.
Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.
3.
La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l’uso di tecnologia Wi-Fi.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1:
a)
eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all’articolo 3;
b)
provvede all’installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;
c)
promuove attività di informazioni e di sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti nonché a incentivarne l’utilizzo;
d)
organizza percorsi formativi e corsi di base diretti finalizzati al superamento del divario digitale nonchè ad educare all’uso consapevole della rete.
2.
I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali.
Art. 3
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione, il quale, in particolare, stabilisce:
a)
l’entità dei contributi e dei voucher;
b)
i criteri, le procedure e i limiti per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;
c)
le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher;
d)
i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del servizio;
e)
le modalità di accesso gratuito alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;
f)
i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione e dei percorsi formativi.
2.
Nell’ambito dell’attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell’attività di verifica e monitoraggio.
Art. 4
(Modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso Wi-Fi gratuito)
1.
L’ articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 non trova applicazione nella Regione Piemonte.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Per l’attuazione della presente legge nel biennio 2011-2012 è previsto uno stanziamento complessivo annuo di 750.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa corrente e uno stanziamento annuo di 100.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa in conto capitale.
2.
Alla spesa corrente di cui al comma 1, iscritta nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB13021 (Innovazione,ricerca e università Sistemi inf. e tecnologie della comunicazione Titolo I spese correnti) e alla spesa in conto capitale di cui al comma 1, iscritta nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB13022 (Innovazione, ricerca e università Sistemi inf. e tecnologie della comunicazione Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale si provvede nel biennio 2011-2012 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’ articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’ articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).